Sulle facoltà del praticante, l'art. 41, comma 12 della norma n. 247/2012 è intervenuta sull'proposito: «Nel età di sviluppo del tirocinio tra praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel ampiezza dei praticanti, purché in godimento del brevetto tra laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale Con sostituzione dell'avvocato vicino il https://avvocatopenalistaromano.com/studio-legale-penale-roma.html?start=800